Approvato: Milano, 09/06/2020
Itaca (ITALIAN NETWORK FOR HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEMA)
ARTICOLO 1- DENOMINAZIONE
ITACA (ITALIAN NETWORK FOR HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEMA) è costituita nel rispetto del D. Lgs. N. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l’associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale, che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione, denominata: “ITALIAN NETWORK FOR HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEMA Associazione di Promozione Sociale”, come acronimo “ITACA APS”.
Alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell’associazione sarà integrata automaticamente con l’aggiunta dell’acronimo ETS, divenendo pertanto: “ITALIAN NETWORK FOR HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEMA Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore”, come acronimo: “ITACA APS ETS”.
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede legale in Milano (MI), attualmente all’indirizzo di via Nicola d’Apulia,
n. 9. Il trasferimento di sede all’interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall’organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 3 – SCOPO
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha per scopo la promozione della ricerca medico-scientifica e la progressione delle conoscenze nel campo dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, con peculiare interesse anche nei confronti delle forme rare.
A tal fine:
- favorisce lo sviluppo, l’approfondimento e la divulgazione delle discipline che hanno come oggetto lo studio dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO;
- riunisce i professionisti che si occupano di ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, coinvolgendo in particolare allergologi, immunologi, internisti, pediatri, specialisti in medicina d’urgenza ed emergenza, dermatologi, gastroenterologi, nefrologi, ginecologi, otorinolaringoiatri, anestesisti, genetisti, biologi, etc.;
- interagisce strettamente con l’Associazione dei pazienti affetti da Angioedema Ereditario ed Altre Forme Rare di Angioedema (A.A.E.E.);
- orienta i pazienti verso le strutture cliniche in grado di seguire con idonei standard qualitativi ogni aspetto della malattia, inclusa la gestione delle urgenze;
- promuove, identifica e certifica – secondo specifici criteri di adeguatezza – i Centri di Riferimento per l’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO al fine di offrire alle persone affette da angioedema diagnosi, assistenza multidisciplinare e terapie adeguate, aggiornate ed uniformi per qualità e metodologia in tutto il territorio nazionale;
- sostiene l’attività dei Centri di Riferimento nelle Aziende Ospedaliere e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- elabora e condivide con i Centri di Riferimento ed altri enti e strutture assistenziali raccomandazioni eCarattere protocolli diagnostici sull’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO;
- stimola, tramite specifici corsi di formazione destinati a pazienti, caregiver ed operatori del Sistema Sanitario, l’attuazione di percorsi di autosomministrazione dei farmaci ed il trattamento domiciliare;
- promuove un registro italiano di patologia, aperto a collaborazioni internazionali (ITACA – HAE GLOBAL REGISTRY);
- organizza e partecipa a manifestazioni culturali quali incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studi, viaggi di ricerca, corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione e perfezionamento anche post-lauream nelle discipline attinenti ai propri fini istituzionali;
- contribuisce al progresso della gestione e cura dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO anche mediante la formazione di medici, biologi, psicologi, tecnici di laboratorio, infermieri ed altre figure professionali coinvolte nella gestione di questa patologia, predisponendo materiale formativo ed istituendo borse di studio da utilizzarsi in Italia o all’estero;
- raccoglie libri, riviste, progetti, software, opere fotografiche e video aventi attinenza con lo studio delle discipline proprie dell’associazione, rendendoli fruibili a studiosi, cultori della materia ed altre associazioni mediante la creazione di raccolte e l’allestimento di esposizioni e mostre;
- programma ricerche nel campo dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, curando e supportando la pubblicazione dei risultati;
- interagisce con Università, Istituti di istruzione di ogni grado ed organizzazioni scientifiche e/o culturali nazionali ed internazionali;
- partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità analoghe a quelle nel network ITACA APS;
- rappresenta in campo nazionale ed internazionale i propri associati sul piano scientifico;
- predispone un sito web e, se opportuno, ulteriori supporti informatici ove pubblicare gli aspetti salienti delle attività di ITACA APS, la produzione scientifica e gli aggiornamenti di volta in volta disponibili in merito ai progressi scientifici ed alla gestione globale della malattia;
- sensibilizza l’opinione pubblica sulle problematiche scientifiche e cliniche correlate all’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, ideando iniziative idonee a realizzare, in modo autonomo o in collaborazione con le autorità competenti, con enti e con privati lo sviluppo e la divulgazione delle attività di ricerca scientifica e la conoscenza della malattia;
- offre alle autorità regolatorie ed agli organi consultivi e decisionali di Stato, Regioni ed altri Enti Locali, nonché alle istituzioni a vario titolo coinvolte nella gestione dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, una qualificata collaborazione per la programmazione e lo sviluppo dei servizi nel Paese;
- promuove la raccolta di fondi finalizzata al sostegno delle attività proprie dell’Associazione.
L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto annuale.
L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
L’Associazione potrà aderire a reti associative. Con l’adesione, l’Associazione accetta incondizionatamente, per sé e per i propri associati, di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.
Come disposto dall’art. 5 del D. Lgs n. 117/2017. L’Associazione persegue pertanto le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate in tale norma, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza,di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
L’Associazione ha come principi informatori l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell’assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
L’Associazione di promozione sociale opera nel territorio.
ARTICOLO 4 – SOCI
I soci dell’Associazione possono essere persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche, le persone giuridiche, nonché le associazioni e gli enti del Terzo Settore che ne condividano gli scopi, che s’impegnino a realizzarli, che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che ne facciano richiesta. Possono aderire dell’Associazione altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.
Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
Le persone giuridiche, le associazioni, gli enti del Terzo Settore partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
I soci si distinguono in:
soci ordinari;
soci sostenitori;
soci onorari.
Possono fare parte dell’Associazione in qualità di SOCI ORDINARI tutti i professionisti e cultori della materia che partecipino attivamente al progresso delle conoscenze scientifiche, alla cura ed alla assistenza dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con atti lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.
Sono SOCI SOSTENITORI le associazioni, gli enti, le persone giuridiche e le persone fisiche che contribuiscono con le quote associative e finanziamenti straordinari alla attuazione dei compiti statutari, al conseguimento degli scopi ed alla realizzazione degli obiettivi della Associazione.
Sono SOCI ONORARI gli enti, le associazioni, le persone che vantino particolari meriti nel campo della cura e della gestione dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO OD ACQUISITO o che abbiano contribuito in modo eminente al conseguimento degli scopi della Associazione ed alla sua affermazione.
I soci ordinari e i soci sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa annua, il cui ammontare viene periodicamente definito dalla Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Le richieste di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di socio ordinario o sostenitore devono essere inoltrate, assieme ad un breve curriculum o relazione dalle quali si evincano l’interesse per le problematiche relative all’ANGIOEDEMA EREDITARIO OD ACQUISITO, al Presidente dell’Associazione che la sottopone al Consiglio Direttivo.
L’ammissione di un nuovo associato avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e mediante deliberazione comunicata al richiedente ed armatala nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
La quota associativa è personale, intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rimborsabile e non può essere rivalutata.
I soci onorari vengono nominati a maggioranza dalla Assemblea generale dei soci su proposta autonoma del Consiglio Direttivo o in seguito a richiesta di almeno dieci soci ordinari.
ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e a ogni iniziativa promossa dall’Associazione.
Ogni socio ordinario ha diritto di voto attivo. Al socio ordinario è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’ interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 12.
I soci ordinari hanno, in particolare, il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se iscritti da almeno un anno nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno un anno nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore;
e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto ed il Regolamento attuativo;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;
- astenersi dal ricoprire cariche o farsi promotori di iniziative private o pubbliche in conflitto di interesse con ITACA APS.
I soci sostenitori ed onorari partecipano alle assemblee senza diritto di voto attivo e di elettorato passivo.
ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
- L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
- L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ARTICOLO 6 – DECADENZA DEI SOCI
La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
- dimissioni volontarie presentate con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo;
- radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale;
- morosità protrattasi per oltre un anno dalla scadenza del versamento richiesta della quota associativa;
- cessazione per decadimento dei requisiti di cui all’Art. 4 del presente statuto, in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.
In caso di radiazione o di esclusione del socio per decadimento dei requisiti, lo stesso potrà fare ricorso motivato al Consiglio Direttivo, che sottoporrà l’istanza al vaglio dell’Assemblea in concomitanza con la prima riunione della stessa.
Qualora la morosità venga sanata con il pagamento delle quote pregresse e di quella in corso entro due anni sociali dalla scadenza del versamento richiesto, l’iscritto riacquisirà la qualifica di socio senza dovere presentare una nuova domanda.
Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’’Associazione.
ARTICOLO 7 – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti, se obbligatori per legge o se comunque nominati dall’Assemblea;
- il Comitato Tecnico-Scientifico, se istituito, con funzioni consultive.
ARTICOLO 8 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci è l’organo deliberativo sovrano ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo anche da almeno la metà più uno dei soci ordinari, che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto.
L’Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo idoneo.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua, se dovuta, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ordinario può designare a rappresentarlo in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro socio ordinario che non può cumulare ulteriori deleghe.
Le Assemblee si possono svolgere anche con il supporto di strumenti di collegamento in remoto, quali teleconferenza o videoconferenza, ed è ammessa l’espressione del voto in maniera palese o con altro metodo disponibile, previa approvazione della maggioranza dei convenuti, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o nell’ordine, in caso di sua assenza o impedimento:
- dal Vicepresidente, se intervenuto;
- da un membro del Consiglio Direttivo presente all’Assemblea e designato dalla maggioranza dei partecipanti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni, propone la modalità delle votazioni e ne stabilisce l’ordine.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 9 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ordinari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.
ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno 7 giorni prima tramite comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, raccomandata (postale, PEC, a mano), servizi di corriere, fax, telegramma o posta elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, le materie da trattare ed il relativo ordine di discussione.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo.
Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi dell’Associazione, nonché in merito:
- all’approvazione dei rendiconti consuntivi di ciascun anno;
- all’approvazione del regolamento e del bilancio sociale, quando previsto;
- alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e, tra questi, del Presidente;
- alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- alla delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 14 giorni prima tramite comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, raccomandata (postale, PEC, a mano), servizi di corriere, fax, telegramma o posta elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare ed il relativo ordine di discussione.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l’ampliamento delle attività statutarie.
ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da cinque soci ordinari iscritti da almeno un anno ed eletti nel corso di una Assemblea generale o subentrati ad un consigliere decaduto come specificato all’Art. 16.
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere, la cui funzione può essere attribuita anche ad una delle due figure precedenti. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, ma potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a quanti svolgano uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione: vengono conferiti in particolare al Presidente e al Tesoriere i più ampi poteri per la gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, inclusa l’apertura di un conto corrente bancario con autorizzazione ad operarvi con firma singola e senza limiti di importo.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, con preavviso di almeno tre giorni e secondo le medesime modalità tecniche di convocazione esplicitate agli Art. 10 e 11 per le assemblee ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
ARTICOLO 13 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- esaminare le domande di iscrizione di nuovi soci, deliberarne l’accettazione od il rigetto ed informare l’Assemblea;
- deliberare la cessazione dei soci e l’esclusione nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale, informandone la Assemblea;
- proporre alla Assemblea la nomina di soci onorari;
- proporre alla Assemblea la misura delle quote associative, amministrare le disponibilità patrimoniali dell’Associazione e redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’’Assemblea;
- convocare le assemblee dei soci;
- redigere il Regolamento attuativo dello Statuto e sottoporlo all’Assemblea dei soci per la approvazione;
- proporre all’Assemblea le modifiche di Statuto e di Regolamento;
- identificare e certificare – secondo specifici criteri di adeguatezza specificati nel Regolamento attuativo – i Centri di Riferimento di ITACA APS per l’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO;
- costituire gruppi di studio e di lavoro nominandone i componenti, fissandone il campo di azione e coordinandone le attività;
- esaminare ed approvare progetti di studio e di ricerca multicentrici o globali di ITACA APS, definendo i criteri di rappresentatività degli autori per le relative pubblicazioni e comunicazioni congressuali;
- indire e gestire seminari e convegni nazionali ed internazionali, definendone il mandato;
- fornire il patrocinio di ITACA APS per iniziative promosse da soci, persone giuridiche, enti o associazioni che a vario titolo ne facciano richiesta, verificandone preliminarmente la corrispondenza con ideali e scopi dell’Associazione;
- deliberare convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le delibere dell’Assemblea dei soci;
- istituire, se previsto, il Comitato Scientifico e nominarne i membri ed il Coordinatore;
- deliberare, in caso di comprovata urgenza e comunicandolo ai soci, in materia di competenza della Assemblea sottoponendo le decisioni a ratifica di quest’ultima in occasione della sua prima convocazione;
Il Consiglio Direttivo, inoltre, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza ed è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ARTICOLO 14 – PRESIDENTE
Il Presidente:
- è il legale rappresentante dell’Associazione, da cui è eletto nel corso di una Assemblea generale, ne manifesta la volontà ed è responsabile della osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualunque operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
- in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano;
- può rilasciare procure speciali per singoli atti nell’ambito dei poteri a lui conferiti.
In particolare:
- rappresenta l’Associazione e ne ha la firma, che può delegare;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno e iscrivendo tra gli argomenti
- anche quelli richiesti con motivazione dai singoli membri del Consiglio
- convoca l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria;
- illustra all’Assemblea la relazione morale ed il bilancio consuntivo;
- stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche, di cui all’mi. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo che pone all’ordine del giorno della prima seduta di quest’ultimo per la ratifica.
ARTICOLO 15 – COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO
Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Tecnico – Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a cinque membri che durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che l’ha eletto. I membri del Comitato, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell’ambito scientifico. Il Comitato esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’Associazione. I membri del Comitato Tecnico – Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell’Associazione, che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 16 – DIMISSIONI E CESSAZIONE
Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, dove per surrogare i mancanti si procederà alla elezione di nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla data di scadenza del mandato dei membri sostituiti.
Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in emica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, presieduto nell’ordine dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano.
ARTICOLO 16 BIS – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Un revisore legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs n. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ARTICOLO 17 – RENDICONTO
Il Consiglio Direttivo redige annualmente i rendiconti dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell’Associazione.
Il rendiconto consuntivo – bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
Il rendiconto consuntivo – bilancio viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.
ARTICOLO 18 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 19 – ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative e da tutti gli introiti che possono pervenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali ed istituzionali;
- da ogni altra entrata, che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali;
- da proventi di cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea generale ordinaria.
ARTICOLO 20 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione anche in seguito a successioni, lasciti e donazioni.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In particolare, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ARTICOLO 21 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
L’Assemblea che dispone lo scioglimento dell’Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 22 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all’organo amministrativo.
ARTICOLO 23 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma I del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ARTICOLO 24 – PERSONALE RETRIBUITO
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ARTICOLO 25 – RESPONSABILITA’
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le Leggi speciali in materia.
ARTICOLO 27 – NORMA TRANSITORIA
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.