Approvato: Roma, 22/09/2025
Itaca (ITALIAN NETWORK FOR HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEMA)
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
ITACA (ITALIAN NETWORK FOR HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEMA) è costituita nel rispetto del D. Lgs.
N. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l’associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale, che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione, denominata: “ITALIAN NETWORK FOR HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEMA Associazione di Promozione Sociale”, come acronimo “ITACA APS”.
Alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione dell’associazione sarà integrata automaticamente con l’aggiunta dell’acronimo ETS, divenendo pertanto: “ITALIAN NETWORK FOR HEREDITARY AND ACQUIRED ANGIOEDEMA Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore”, come acronimo: “ITACA APS ETS”.
ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA
L’Associazione ha sede legale in Milano (MI), attualmente all’indirizzo di via Nicola d’Apulia, n. 9. Il trasferimento di sede all’interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall’organo amministrativo e non comporterà modifica dello Statuto. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 3 – SCOPO
L’associazione non ha alcuna finalità di lucro, è apartitica, apolitica, autonoma ed indipendente, non ha finalità sindacali né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale nei confronti dei soci o di terzi.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha per scopo la promozione della ricerca medico-scientifica e la progressione delle conoscenze nel campo dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, con peculiare interesse anche nei confronti delle forme rare, come disposto dall’art. 5 del D. Lgs n. 117/2017. L’Associazione persegue pertanto le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale indicate in tale norma, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio:
- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure,
nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.
Nello specifico, essa persegue in autonomia, e senza alcun condizionamento od interesse economico, imprenditoriale o di altra natura, le seguenti finalità:
- favorisce lo sviluppo, l’approfondimento e la divulgazione delle discipline che hanno come oggetto lo studio dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO;
- riunisce i professionisti che si occupano di ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, coinvolgendo in particolare allergologi, immunologi, internisti, pediatri, specialisti in medicina d’urgenza ed emergenza, dermatologi, gastroenterologi, nefrologi, ginecologi, otorinolaringoiatri, anestesisti, genetisti, biologi, etc.;
- interagisce strettamente con l’Associazione dei pazienti affetti da Angioedema Ereditario ed Altre Forme Rare di Angioedema (A.A.E.E.);
- orienta i pazienti verso le strutture cliniche in grado di seguire con idonei standard qualitativi ogni aspetto della malattia, inclusa la gestione delle urgenze;
- promuove, identifica e certifica – secondo specifici criteri di adeguatezza – i Centri di Riferimento per l’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO al fine di offrire alle persone affette da angioedema diagnosi, assistenza multidisciplinare e terapie adeguate, aggiornate ed uniformi per qualità e metodologia in tutto il territorio nazionale;
- sostiene l’attività dei Centri di Riferimento nelle Aziende Ospedaliere e negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico;
- elabora e condivide con i Centri di Riferimento ed altri enti e strutture assistenziali raccomandazioni e protocolli diagnostici sull’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO;
- stimola, tramite specifici corsi di formazione destinati a pazienti, caregiver ed operatori del Sistema Sanitario, l’attuazione di percorsi di autosomministrazione dei farmaci ed il trattamento domiciliare;
- promuove un registro italiano di patologia, aperto a collaborazioni internazionali;
organizza e partecipa a manifestazioni culturali quali incontri, conferenze, dibattiti, seminari di studi, viaggi di ricerca, corsi di aggiornamento, formazione, specializzazione e perfezionamento anche post-lauream nelle discipline attinenti ai propri fini istituzionali;
- contribuisce al progresso della gestione e cura dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO anche mediante la formazione di medici, biologi, psicologi, tecnici di laboratorio, infermieri ed altre figure professionali coinvolte nella gestione di questa patologia, predisponendo materiale formativo ed istituendo borse di studio da utilizzarsi in Italia o all’estero;
- raccoglie libri, riviste, progetti, software, opere fotografiche e video aventi attinenza con lo studio delle discipline proprie dell’associazione, rendendoli fruibili a studiosi, cultori della materia ed altre associazioni mediante la creazione di raccolte e l’allestimento di esposizioni e mostre;
- programma ricerche nel campo dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, curando e supportando la pubblicazione dei risultati;
- interagisce con Università, Istituti di istruzione di ogni grado ed organizzazioni scientifiche e/o culturali nazionali ed internazionali;
- partecipa ad associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità analoghe a quelle nel network ITACA APS;
- rappresenta in campo nazionale ed internazionale i propri associati sul piano scientifico;
- predispone un sito web e, se opportuno, ulteriori supporti informatici ove pubblicare gli aspetti salienti delle attività di ITACA APS, la produzione scientifica e gli aggiornamenti di volta in volta disponibili in merito ai progressi scientifici ed alla gestione globale della malattia;
- sensibilizza l’opinione pubblica sulle problematiche scientifiche e cliniche correlate all’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, ideando iniziative idonee a realizzare, in modo autonomo o in collaborazione con le autorità competenti, con enti e con privati lo sviluppo e la divulgazione delle attività di ricerca scientifica e la conoscenza della malattia;
- offre alle autorità regolatorie ed agli organi consultivi e decisionali di Stato, Regioni ed altri Enti Locali, nonché alle istituzioni a vario titolo coinvolte nella gestione dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, una qualificata collaborazione per la programmazione e lo sviluppo dei servizi nel Paese;
- promuove la raccolta di fondi finalizzata al sostegno delle attività proprie dell’Associazione.
L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.
L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dall’obbligatorietà del rendiconto annuale.
L’Associazione potrà darsi veste giuridica diversa, allo scopo di realizzare le finalità statutarie.
L’Associazione potrà aderire a reti associative. Con l’adesione, l’Associazione accetta incondizionatamente, per sé e per i propri associati, di conformarsi alle norme e alle direttive delle reti associative.
L’Associazione ha come principi informatori l’assenza di scopo di lucro, l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’associazione, i requisiti e la procedura per l’ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l’attività di interesse generale svolta, l’elettività, la gratuità dell’attività svolta dai volontari, la sovranità dell’assemblea, la prevalenza dell’attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.
L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017.
L’Associazione di promozione sociale opera nel territorio.
ARTICOLO 4 – SOCI
I soci dell’Associazione possono essere persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.
Non sono ammesse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche. I soci si distinguono in:
- soci ordinari
- soci onorari
Possono fare parte dell’Associazione in qualità di SOCI ORDINARI tutti i professionisti e cultori della materia che partecipino attivamente al progresso delle conoscenze scientifiche, alla cura ed alla assistenza dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO, appartenenti alla categoria professionale o al settore specialistico o disciplina specialistica operanti nelle strutture e settori di attività del Servizio sanitario nazionale, o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell’area interprofessionale che l’Associazione rappresenta.
I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annua, il cui ammontare viene periodicamente definito dalla Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono SOCI ONORARI le persone nominate Assemblea generale dei soci per particolari meriti nel campo della cura e della gestione dell’ANGIOEDEMA EREDITARIO OD ACQUISITO, o per avere contribuito in modo eminente al conseguimento degli scopi della Associazione ed alla sua affermazione.
I Soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale, ma ad essi si applicano le medesime condizioni e diritti dei Soci Ordinari, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto.
Le richieste di entrare a far parte dell’Associazione in qualità di socio ordinario devono essere inoltrate, assieme
ad un breve curriculum o relazione dalle quali si evincano l’interesse per le problematiche relative all’ANGIOEDEMA EREDITARIO OD ACQUISITO, al Presidente dell’Associazione che la sottopone al Consiglio Direttivo.
L’ammissione di un nuovo associato avviene a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori e mediante deliberazione comunicata al richiedente ed annotata nel libro degli associati.
Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Chi ha proposto la domanda può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera in merito in occasione della prima convocazione successiva.
La quota associativa è personale, intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, non rimborsabile e non può essere rivalutata.
I soci onorari vengono nominati a maggioranza dalla Assemblea generale dei soci su proposta autonoma del Consiglio Direttivo o in seguito a richiesta di almeno dieci soci ordinari.
ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali e a ogni iniziativa promossa dall’Associazione.
Ogni socio ha diritto di voto attivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’ interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al successivo art. 13.
I soci hanno, in particolare, il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, se iscritti da almeno un anno nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 29;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del Terzo Settore; e il dovere di:
- rispettare il presente Statuto ed il Regolamento attuativo;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;
- astenersi dal ricoprire cariche o farsi promotori di iniziative private o pubbliche in conflitto di interesse con ITACA APS.
ARTICOLO 6 – ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
- L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
- L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
ARTICOLO 7 – DECADENZA DEI SOCI
La qualifica di socio non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:
- dimissioni volontarie presentate con dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo;
- radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale;
- morosità protrattasi per 3 anni dalla scadenza del versamento richiesta della quota associativa, qualora prevista;
- cessazione per decadimento dei requisiti di cui all’Art. 4 del presente statuto, in base ai quali la domanda di iscrizione era stata accolta.
In caso di radiazione o di esclusione del socio per decadimento dei requisiti, lo stesso potrà fare ricorso motivato al Consiglio Direttivo, che sottoporrà l’istanza al vaglio dell’Assemblea in concomitanza con la prima riunione della stessa.
Qualora la morosità venga sanata con il pagamento delle quote pregresse e di quella in corso entro due anni sociali dalla scadenza del versamento richiesto, l’iscritto riacquisirà la qualifica di socio ordinario senza dovere presentare una nuova domanda.
Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’Associazione, non può chiedere la restituzione delle quote versate e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’’Associazione.
ARTICOLO 8 – ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo ed il Revisore legale dei conti, se obbligatori per legge o se comunque nominati dall’Assemblea;
- il Comitato Scientifico.
Non possono ricoprire cariche, e se nominati decadono dal loro ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
All’atto dell’elezione alle cariche sociali i soci di ITACA devono presentare, entro tre mesi, una dichiarazione da cui risulti:
- l’assenza di condizioni che creino un potenziale conflitto di interesse con le attività esercitate da ITACA
- l’impegno ad informare quanto prima il Presidente ed il Consiglio Direttivo del verificarsi di qualsiasi situazione che costituisca un conflitto di interessi o che possa condurre ad un conflitto di interessi con ITACA
L’esistenza di un conflitto di interessi con le attività svolte da ITACA comporta
- l’ineleggibilità del Socio candidato alle cariche sociali
- la decadenza del Socio dalla carica ricoperta, che verrà decisa dal Consiglio Direttivo
ARTICOLO 9 – FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea generale dei soci è l’organo deliberativo sovrano ed è convocata dal Presidente in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo anche da almeno la metà più uno dei soci, che all’atto della richiesta ne propongono l’ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. In tali casi la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’Assemblea potrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo idoneo.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua, se dovuta, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio ordinario o onorario può designare a rappresentarlo in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro socio che non può cumulare ulteriori deleghe.
Le Assemblee si possono svolgere anche con il supporto di strumenti di collegamento in remoto, quali teleconferenza o videoconferenza, ed è ammessa l’espressione del voto in maniera palese o con altro metodo disponibile, previa approvazione della maggioranza dei convenuti, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, certificare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o nell’ordine, in caso di sua assenza o impedimento:
- dal Vicepresidente, se intervenuto;
- da un membro del Consiglio Direttivo presente all’Assemblea e designato dalla maggioranza dei partecipanti.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni, propone la modalità delle votazioni e ne stabilisce l’ordine.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute dal Consiglio Direttivo più idonee a garantirne la massima diffusione.
ARTICOLO 10 – VALIDITA’ DELLE ASSEMBLEE
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto. La seconda convocazione dovrà essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe. Ogni socio ha diritto ad un voto.
ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà almeno 7 giorni prima tramite comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, raccomandata (postale, PEC, a mano), servizi di corriere, fax, telegramma o posta elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, le materie da trattare ed il relativo ordine di discussione.
L’Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta
all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto consuntivo. Spetta all’Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi dell’Associazione, nonché è obbligata in merito:
- all’approvazione dei rendiconti consuntivi di ciascun anno;
- all’approvazione del bilancio sociale, quando previsto;
- alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- alla nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- alla delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e alla promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
- alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti
- alla predisposizione e pubblicazione di tutta l’attività scientifica svolta dall’associazione sul sito web istituzionale, aggiornato costantemente.
- a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 14 giorni prima tramite comunicazione scritta agli associati a mezzo posta ordinaria, raccomandata (postale, PEC, a mano), servizi di corriere, fax, telegramma o posta elettronica. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza, l’elenco delle materie da trattare ed il relativo ordine di discussione.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:
- approvazione e adeguamento dello statuto sociale;
- scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
L’assemblea straordinaria potrà deliberare la modifica della veste giuridica qualora ciò si rendesse opportuno per l’ampliamento delle attività statutarie.
ARTICOLO 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto dal Presidente, dal past- President – se la carica è attiva – e da quattro soci iscritti da almeno un anno ed eletti nel corso di una Assemblea generale o subentrati ad un consigliere decaduto come specificato all’Art. 22.
Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo – ad eccezione del past-President – sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza il Vicepresidente, un Segretario ed il Tesoriere, la cui funzione può essere attribuita anche ad una delle due figure precedenti. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, ma potranno essere riconosciuti dei rimborsi spese e dei compensi a quanti svolgano uno specifico incarico tecnico, organizzativo o amministrativo nell’ambito delle attività sociali e comunque nei limiti delle normative vigenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo entrano in carica ed iniziano il loro mandato il primo gennaio dell’anno successivo alla loro elezione e terminano il mandato il trentuno dicembre dell’anno di scadenza del quinquennio del loro mandato.
Le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si svolgono regolarmente anche nel caso in cui il numero dei candidati risulti inferiore al numero minimo dei componenti previsti dallo statuto. In tale circostanza, i candidati regolarmente presentatisi e votati risultano eletti.
La posizione di consigliere non coperta viene considerata vacante e verrà reintegrata con le stesse modalità previste per la sostituzione di un consigliere dimissionario come da art. 22 del presente statuto.
Il consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo in cui è stato eletto.
L’organo amministrativo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione: vengono conferiti in particolare al Presidente e al Tesoriere i più ampi poteri per la gestione amministrativa e
finanziaria dell’Associazione, inclusa l’apertura di un conto corrente bancario con autorizzazione ad operarvi con firma singola e senza limiti di importo.
In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, qualora dovute.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, con preavviso di almeno tre giorni e secondo le medesime modalità tecniche di convocazione esplicitate agli Art. 11 e 12 per le assemblee ordinarie e straordinarie.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione (nell’ordine, Presidente, vice-Presidente, consigliere più anziano).
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475- ter del Codice civile.
ARTICOLO 14 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- esaminare le domande di iscrizione di nuovi soci, deliberarne l’accettazione od il rigetto ed informare l’Assemblea;
- deliberare la cessazione dei soci e l’esclusione nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell’Associazione o al perseguimento del fine sociale, informandone la Assemblea;
- proporre alla Assemblea la nomina di soci onorari;
- proporre alla Assemblea la misura delle quote associative, amministrare le disponibilità patrimoniali dell’Associazione e redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’’Assemblea;
- indire le assemblee dei soci;
- redigere ed approvare il Regolamento attuativo dello Statuto;
- proporre all’Assemblea le modifiche di Statuto;
- identificare e certificare – secondo specifici criteri di adeguatezza specificati nel Regolamento attuativo – i Centri di Riferimento di ITACA APS per l’ANGIOEDEMA EREDITARIO ED ACQUISITO;
- costituire gruppi di studio e di lavoro nominandone i componenti, fissandone il campo di azione e coordinandone le attività;
- esaminare ed approvare progetti di studio e di ricerca multicentrici o globali di ITACA APS, definendo i criteri di rappresentatività degli autori per le relative pubblicazioni e comunicazioni congressuali;
- indire e gestire seminari e convegni nazionali ed internazionali, definendone il mandato;
- fornire il patrocinio di ITACA APS per iniziative promosse da soci, persone giuridiche, enti o associazioni che a vario titolo ne facciano richiesta, verificandone preliminarmente la corrispondenza con ideali e scopi della Associazione;
- deliberare convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e le delibere dell’Assemblea dei soci;
- istituire il Comitato Scientifico e nominarne i membri ed il Coordinatore;
- deliberare, in caso di comprovata urgenza e comunicandolo ai soci, in materia di competenza della Assemblea sottoponendo le decisioni a ratifica di quest’ultima in occasione della sua prima convocazione;
Il Consiglio Direttivo, inoltre, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza ed è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
ARTICOLO 15 – PRESIDENTE
Il Presidente:
- è il legale rappresentante dell’Associazione, da cui è eletto nel corso di una Assemblea generale, ne manifesta la volontà ed è responsabile della osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualunque operazione in nome e per conto dell’Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
- in caso di sua assenza od impedimento è sostituito dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano;
- può rilasciare procure speciali per singoli atti nell’ambito dei poteri a lui conferiti;
- viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci;
- rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto;
- il suo mandato inizia il primo gennaio dell’anno successivo sua elezione e termina il trentuno dicembre dell’anno di scadenza del quinquennio di presidenza.
In particolare:
- rappresenta l’Associazione e ne ha la firma, che può delegare;
- provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendone l’ordine del giorno e iscrivendo tra gli argomenti anche quelli richiesti con motivazione dai singoli membri del Consiglio;
- convoca l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria;
- stipula le convenzioni deliberate dal Consiglio Direttivo tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche, di cui all’Art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017;
- adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo che pone all’ordine del giorno della prima seduta di quest’ultimo per la ratifica.
ARTICOLO 16 – VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o a richiesta del Presidente in caso di impedimento.
ARTICOLO 17 – SEGRETARIO
Il segretario coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e coordina le attività della segreteria amministrativa in ordine a:
- tenuta ed aggiornamento del Registro degli Associati;
- redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- comunicazioni ai Soci.
ARTICOLO 18 – TESORIERE
Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni ed ha inoltre le seguenti attribuzioni:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro l’anno solare;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la obbligatoria pubblicazione sul sito web istituzionale dell’associazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi.
ARTICOLO 19 – PAST PRESIDENT
Il Presidente uscente, se non rieletto, resta in carica per un mandato nel Consiglio Direttivo come Past President. In questo arco di tempo il Consiglio Direttivo comprende sei soci per cui, in caso di parità di voto, in caso di delibera, prevale il parere di chi presiede la seduta come da art. 13 dello Statuto.
ARTICOLO 20 – PRESIDENTE ONORARIO
I Past President distintisi nel campo della ricerca, dell’assistenza o nella promozione di iniziative volte ad incrementare la conoscenza dell’Angioedema, al termine del mandato possono essere nominati dalla Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo, Presidenti Onorari a tempo indefinito.
Il Presidente Onorario, qualora accetti la nomina, non è eleggibile alle cariche sociali, non ha diritto all’elettorato attivo e passivo, non ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e del Regolamento, e non è soggetto al pagamento della quota sociale.
In accordo con il Presidente e il CD della Società il Presidente Onorario può svolgere funzioni di rappresentanza istituzionale della stessa.
Il Presidente Onorario partecipa all’assemblea e può essere consultato dal CD per questioni che richiedano un suo intervento quale garante dei principi e delle finalità della Società.
ARTICOLO 21 – COMITATO SCIENTIFICO
È espressamente prevista la costituzione di un Comitato Scientifico, composto da tre a cinque membri che restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati, a supporto delle attività scientifiche e formative dell’Associazione. Il Comitato esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione, che partecipa ai lavori, o del Coordinatore del Comitato Scientifico nominato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, verifica e controllo che devono essere effettuati secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale
La definizione dei compiti, l’identificazione dei temi e la nomina dei vari Responsabili è demandata al regolamento dell’Associazione.
ARTICOLO 22 – DIMISSIONI E CESSAZIONE
Qualora per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio, vengano a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, subentreranno i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio procederà alla elezione di nuovi consiglieri che resteranno in carica fino alla data di scadenza del mandato dei membri sostituiti. Qualora venga meno dalle funzioni di consigliere il past- President, non è prevista alcuna sostituzione.
Nel caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla elezione del nuovo Presidente da parte della Assemblea Generale entro il termine di 90 giorni. Qualora il nuovo Presidente ricoprisse la carica di componente del Consiglio Direttivo, sarà nominato un nuovo consigliere con le modalità descritte nel precedente paragrafo.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Contestualmente cessa anche il mandato del Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata con urgenza l’Assemblea ordinaria per la elezione del Presidente e dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, presieduto nell’ordine dal Presidente uscente, dal Vicepresidente uscente o dal consigliere uscente più anziano.
ARTICOLO 23 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 18. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Un revisore legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs n. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ARTICOLO 24 – RENDICONTO
Il Consiglio Direttivo redige annualmente i rendiconti dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria dell’Associazione.
Il rendiconto consuntivo – bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’Assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto stesso.
Il rendiconto consuntivo – bilancio viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017.
ARTICOLO 25 – ANNO SOCIALE
L’anno sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
ARTICOLO 26 – ENTRATE
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative e da tutti gli introiti che possono pervenire all’Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali ed istituzionali;
- da ogni altra entrata, che possa concorrere a vantaggio dell’Associazione purché non in contrasto con le finalità sociali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, dovranno essere reinvestiti nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Associazione. In caso di perdita, questa sarà reintegrata mediante sottoscrizione dei soci nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta deliberati dall’Assemblea generale ordinaria.
ARTICOLO 27 – PATRIMONIO
L’Associazione ha un patrimonio non inferiore al minimo di legge richiesto ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti volontari effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dagli associati al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- dai contribuiti versati dagli associati e/o da terzi per il perseguimento degli scopi dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- eredità, donazioni e legati, sia da associati sia da terzi.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta e gli eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto.
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ARTICOLO 28 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
L’Assemblea che dispone lo scioglimento dell’Associazione stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi per la messa in liquidazione.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 29 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri social tenuti presso la sede legale dell’ente, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata all’organo amministrativo.
ARTICOLO 30 – CONVENZIONI
Le convenzioni tra l’Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma I del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’Associazione quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.
ARTICOLO 31 – PERSONALE RETRIBUITO
L’Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l’Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione.
ARTICOLO 32 – RESPONSABILITÀ
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 33 – SEGRETERIA NAZIONALE
La società può avvalersi di una segreteria nazionale amministrativa istituita presso un’agenzia di servizi operante nel settore, dotata delle necessarie qualifiche professionali, deputata tra l’altro alla custodia e mantenimento delle scritture contabili e alla conservazione ed aggiornamento dell’elenco degli iscritti.
ARTICOLO 34 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile e le Leggi speciali in materia.
ARTICOLO 35 – NORMA TRANSITORIA
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo.
A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
